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Cassazione civile, sez. I, 4 novembre 2011, n. 22931 - Pres. dott. V. Proto, rel. dott. V. Zanichelli

Nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, il ricorso alla transazione fiscale è una mera facoltà del debitore: ove tuttavia il debitore non vi acceda, dal concordato preventivo (eventualmente) omologato non possono discendere quegli effetti - consolidamento del debito inteso quale non modificabile contestazione della pretesa ed estinzione dei giudizi in corso - subordinati all'omologazione, insieme al concordato, anche della transazione fiscale.

Nel procedimento di omologazione del concordato preventivo, ove questo non contenga una proposta di transazione fiscale, la votazione non favorevole da parte dell'Amministrazione fiscale non impedisce l'omologazione, ove sussistano gli altri presupposti prescritti dalla legge: il credito erariale può pertanto essere falcidiato anche in presenza di voto contrario dell'Amministrazione. 

Con riguardo all'Imposta sul Valore Aggiunto, la proposta di transazione fiscale può prevedere esclusivamente la dilazione di pagamento: tale norma vale sia per i procedimenti ai quali ratione temporis è applicabile la modifica che ha introdotto tale precisazione (art. 32 d.l. 29 novembre 2008 n. 185) , sia per i procedimenti pregressi, dovendosi intendere tale precisazione quale chiarimento e conformazione di interpretazione dell'originaria formulazione della disposizione. La norma esplica i suoi effetti anche nel caso di proposta di concordato preventivo senza transazione fiscale: essa infatti, seppur inserita nella disposizione che riguarda la transazione fiscale ( art. 182 ter l.f.) non è una norma processuale come tale connessa allo specifico procedimento, ma ha natura sostanziale poichè attiene al trattamento dei crediti nell'ambito dell'esecuzione concorsuale.

Deve escludersi che la necessità del pagamento integrale dell'Imposta sul Valore Aggiunto comporti quella dell'integrale pagamento di tutti i crediti privilegiati con grado anteriore in ossequio al principio secondo cui "Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione" (art. 160, 20 co. l.f.).