Trib. Rimini - Tardiva presentazione della domanda di insinuazione al passivo e non imputabilità del ritardo. -

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Data di riferimento: 
20/08/2011

Tribunale Rimini, 20 agosto 2011 - Pres. Rossella Talia - Est. Bernardi.

Opposizione allo stato passivo - Domanda di insinuazione al passivo ultratardiva.

L'accertamento della non imputabilità del ritardo nella presentazione della domanda di insinuazione al passivo (onere in capo al creditore istante) deve essere compiuto sulla base di tutti gli elementi sussistenti nel caso in concreto, ivi comprese le presunzioni di cui all'articolo. 2729 c.c.. (Giovanni Cedrini) (riproduzione riservata)

La comunicazione ex art. 92 L.F. è un atto recettizio, che può ritenersi riconosciuto dal destinatario ove vi sia la prova che sia stato consegnato al suo indirizzo. È, poi, onere del destinatario dimostrare di non averne senza colpa avuto notizia. (Giovanni Cedrini) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Giovanni Cedrini

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]