In www.unijuris.it (voce "esdebitazione" - voce "revocatoria")

Versione stampabileVersione stampabile

Corte di Cassazione - Sezioni Unite - Esdebitazione e pagamento di parte dei creditori concorsuali.

Cassazione civile, Sezioni Unite, 18 novembre 2011, n. 24215 - Pres. dott. Vittoria, rel. dott. Piccininni.

L'art. 142, co. 2, l.f. deve essere interpretato nel senso che, per la concessione del beneficio dell'esdebitazione, non è necessario che tutti i creditori concorsuali siano soddisfatti almeno parzialmente, bensì è sufficiente che almeno parte dei creditori sia stata soddisfatta, essendo invero rimesso al prudente apprezzamento del giudice accertare quando la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l'entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella parzialità dei pagamenti richiesta per il riconoscimento del beneficio.

Tribunale di Udine - Ipoteca fiscale ed esenzione dalla revocatoria.

Tribunale di Udine 12 ottobre 2011 - Pres. dott.ssa A. Bottan, rel. dott. Pellizzoni

L'ipoteca c.d. fiscale ( prevista dall'art. 77 del d.p.r. n. 602/73 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) ha natura legale e pertanto è esentata dalla revocatoria ex art. 67, I e II comma, l.f. ( nell'ambito del contrasto giurisprudenziale, una tale interpretazione è indotta non solo dalla lettera dell'art. 67 l.f., che non contempla la revocabilità delle ipoteche legali, ma anche dall'art. 89 del d.p.r. 602/73, il quale esenta dalla revocatoria i pagamenti di imposte scadute con la conseguenza che, a fortiori, deve essere esentata la costituzione dell'ipoteca)