Corte di Cassazione – Chiusura del fallimento ed improcedibilità dell’azione revocatoria.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
27/04/2011

Corte di Cassazione, sez. I, 27 aprile 2011 n. 9386 - Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente - Dott. BERRUTI Giuseppe M. - Consigliere - Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere - Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere - Dott. MERCOLINO Guido - rel.Consigliere -

Rispetto all'azione revocatoria fallimentare la dichiarazione di fallimento si pone come condizione di proponibilità dell'azione; a sua volta la pendenza della procedura concorsuale si atteggia come condizione di proseguibilità dell'azione. Perciò ove la procedura si chiuda senza necessità di liquidare il bene che ha costituito oggetto di disposizione, viene meno l'interesse alla pronuncia d'inefficacia dell'atto dispositivo, con la conseguente cessazione della materia del contendere. (avv. Anna Serafini - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: