Tribunale di Treviso - Leasing e regolamento contrattuale delle reciproche pretese in ordine al valore del bene.

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Data di riferimento: 
01/12/2011

Tribunale Treviso, 01 dicembre 2011 - - Est. Fabbro.

Locazione finanziaria - Inadempimento dell'utilizzatore - Risoluzione del contratto - Determinazione del valore del bene - Clausola risolutiva espressa - Fattispecie.

Non è ammissibile il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex artt. 669 quater e 696 c.p.c. diretto a determinare il valore di un immobile già oggetto di un contratto di leasing, nel caso in cui il concedente abbia agito per la differenza tra il proprio credito derivante dalla risoluzione contrattuale e il valore attribuito al bene, ma la clausola risolutiva espressa del contratto gli consenta di agire per l'intero. (Nel caso di specie, il contratto prevedeva l'obbligo dell'utilizzatore di restituire l'oggetto della locazione finanziaria, di pagare i canoni scaduti e quelli a scadere, compreso il riscatto, con obbligo della concedente di restituire l'eventuale ricavato dalla vendita o dal reimpiego del bene al netto delle relative spese). (Andrea Vascellari) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Andrea Vascellari

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]