Trib. Roma - Liquidazione coatta e autorizzazione dell'organo di vigilanza per la modifica della proposta di concordato.

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Data di riferimento: 
03/11/2011

Tribunale Roma, 03 novembre 2011 - Pres. Monsurrò - Est. Di Marzio.

Liquidazione coatta amministrativa - Proposta di concordato - Modifica della originaria proposta - Autorizzazione dell'autorità amministrativa - Necessità - Rilevabilità d'ufficio.

Spetta all'autorità amministrativa di vigilanza la valutazione della conformità all'interesse pubblico della proposta di concordato di cui all'articolo 214, legge fallimentare per le imprese sottoposte a liquidazione coatta amministrativa. L'autorizzazione dell'autorità di vigilanza necessaria per la presentazione del concordato deve, pertanto, essere rinnovata qualora l'impresa debitrice intenda modificare ed integrare l'originaria proposta e la mancanza del requisito in questione è rilevabile d'ufficio dal giudice. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: