Tribunale di Udine – Crediti verso il datore di lavoro per malattia professionale del lavoratore.

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Data di riferimento: 
13/01/2012

Tribunale di Udine, 13 gennaio 2012 - Pres. Bottan Griselli - Rel. Pellizzoni.

Opposizione a stato passivo - Crediti privilegiati ex art. 2751 bis, n. 1, c.c. - Credito per danno patrimoniale terminale del lavoratore - Trasmissibilità agli eredi iure successionis - Ammissibilità in via privilegiata - Altri crediti maturati dai congiunti iure proprio - Ammissibilità in via chirografaria.

Il credito per danno morale terminale subito dal lavoratore in dipendenza di una malattia professionale, già presente nel patrimonio del defunto e trasmesso agli eredi iure successionis, deve essere ammesso al passivo con il privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 1, c.c., sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 220 del 26.3.2002, che ha dichiarato l'incostituzionalità della norma nella parte in cui non munisce di privilegio il credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti a malattia professionale della quale sia responsabile il datore di lavoro. Viceversa, i restanti crediti per danni patrimoniali e morali maturati dai congiunti iure proprio devono essere ammessi al passivo in via chirografaria, poiché la norma in oggetto, derogando al principio generale della par condicio creditorum, è eccezionale e dunque non applicabile analogicamente. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: