Trib. Rovereto -Concordato preventivo, falsa attestazione della veridicità dei dati aziendali e reato di cui all'art. 481 c.p..

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Data di riferimento: 
12/01/2012

Tribunale Rovereto, 12 gennaio 2012 - - Est. Monica Izzo.

Concordato preventivo - Relazione del professionista di cui all'articolo 161, comma 3, L.F. - Attestazione della veridicità dei dati aziendali - Natura probatoria della relazione sostitutiva dei poteri istruttori del tribunale - Contenuto certificativo con valore probatorio - Funzione di corretta informazione e tutela dei creditori, del commissario giudiziale e del tribunale - Servizio di pubblica necessità.

Concordato preventivo - Relazione del professionista di cui all'articolo 161, comma 3, L.F. - Falsa attestazione della veridicità dei dati aziendali - Reato di cui all'articolo 481 c.p. - Sussistenza.

La relazione del professionista che, ai sensi dell'articolo 161, comma 3, legge fallimentare, deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano posto a base della domanda di concordato preventivo, si inserisce a pieno titolo nel procedimento giurisdizionale della procedura di concordato e di fatto sostituisce i poteri istruttori del tribunale in ordine ad una condizione di ammissibilità del concordato. Detta relazione ha, quindi, non solo un contenuto valutativo ma anche un contenuto certificativo dal quale discende uno specifico valore probatorio. Per queste ragioni, non vi possono essere dubbi in ordine al fatto che il professionista incaricato di redigere la relazione svolge un servizio di pubblica necessità in funzione di una corretta informazione e tutela dei creditori e che, conseguentemente, lo stesso professionista, in considerazione del fatto che deve compiutamente informare il commissario giudiziale, i creditori ed il tribunale, sia investito di poteri e doveri tipici dei soggetti esercenti un servizio di pubblica necessità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La falsa attestazione, da parte del professionista che redige la relazione di cui all'articolo 161, comma 3, legge fallimentare, di corrispondenza al vero dei dati fattuali e contabili riportati dall'imprenditore nel ricorso per l'ammissione al concordato preventivo (cd. veridicità dei dati aziendali) integra, sotto il profilo della materialità della condotta, il reato di cui all'articolo 481 del codice penale, reato per il quale, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà dell'alterazione del vero, senza che sia necessario alcun fine specifico, fermo restando che l'elemento psicologico non può ritenersi implicito nella materialità del fatto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]