TRIBUNALE DI MANTOVA - Leasing risolto prima del fallimento e disciplina applicabile

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Data di riferimento: 
06/02/2008

Tribunale di Mantova 6 febbraio 2008 - Pres. Aliprandi, Est. Bettini.

Fallimento - Locazione finanziaria - Contratto risolto prima del fallimento - Applicazione dell'art. 72 quater legge fall. - Esclusione - Ammissione al passivo dei canoni scaduti.

In caso di fallimento dell'utilizzatore, l'art. 72 quater legge fall. - il quale prevede che, ove il contratto si sciolga, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza tra quanto ricavato dalla vendita del bene ed il credito residuo - troverà applicazione solo nell'ipotesi in cui al momento della dichiarazione di fallimento il contratto di leasing sia ancora pendente; ove, infatti, il contratto non possa considerarsi pendente perché risolto in data anteriore, il credito del concedente per i canoni scaduti dovrà essere ammesso al passivo integralmente, senza alcuna decurtazione. (fb)
(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on line: http://www.ilcaso.it/

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]