Trib. Pesaro - Presentazione della domanda di concordato preventivo e sospensione della procedura esecutiva pendente.

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Data di riferimento: 
16/03/2012

Tribunale Pesaro, 16 marzo 2012 - - Pres., est. Perfetti.

Concordato preventivo - Effetti sulle procedure esecutive pendenti - Sospensione.

La presentazione della domanda di concordato preventivo da parte del debitore esecutato non comporta l'estinzione della procedura esecutiva già iniziata nei confronti del debitore stesso, ma soltanto la sospensione della stessa sino alla definizione del giudizio di omologazione (nella specie, il debitore esecutato aveva presentato domanda di concordato preventivo dopo il perfezionamento di un pignoramento presso terzi con la dichiarazione positiva del terzo pignorato, e chiesto l'estinzione della procedura esecutiva; il giudice dell'esecuzione ha invece disposto la sospensione della procedura, con ordinanza confermata in sede di reclamo). (Alessandro Albè) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Alessandro Albè

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]