Corte d'Appello di Venezia - Imprenditore agricolo, cessazione dell'attività di coltivazione e dichiarazione di fallimento.

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Data di riferimento: 
27/10/2011

Appello Venezia, 27 ottobre 2011 - Pres. Bazzo - Est. Daniela Bruni.

Fallimento - Dichiarazione - Presupposti - Imprenditore agricolo - Cessazione dell'attività - Svolgimento di impresa commerciale - Requisito dell'organizzazione professionale finalizzata all'attività di impresa - Esclusione.

L'accertamento, ai fini della dichiarazione di fallimento, dello svolgimento di un'attività commerciale presuppone la verifica dell'esistenza di un'attività organizzata professionalmente, proposto, questo, non ravvisabile nel fatto che un imprenditore agricolo abbia semplicemente cessato l'attività di coltivazione ed intrapreso la costruzione di un immobile utilizzabile per l'attività di agriturismo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]