Cass.- Int.f.- Azioni dematerializzate di fondo mobiliare estero e luogo di localizzazione, danno da prospetto

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
08/04/2011

Cassazione civile , 08 aprile 2011, n. 8034 - Pres. Vittoria - Est. Travaglino.

Intermediazione mobiliare - Azioni dematerializzate di fondo mobiliare estero immesse in un sistema di gestione accentrata - Localizzazione - Luogo della scritturazione in conto presso l'intermediario ex art. 10 d.lgs. n. 170 del 2004 - Sussistenza - Luogo di iscrizione nel libro dei soci - Irrilevanza - Fondamento.

Intermediazione mobiliare - Danno da falsità del prospetto - Localizzazione dell'evento dannoso - Luogo di utilizzo del prospetto - Rilevanza - Fondamento.

In tema di intermediazione finanziaria, le azioni di un fondo mobiliare estero, emesse in forma dematerializzata ed immesse dal collocatore straniero in un sistema di gestione accentrata, devono ritenersi localizzate - ai fini delle domande risarcitorie proposte dall'investitore italiano contro le società estere coinvolte nell'emissione, promozione, collocamento e gestione delle azioni, nonché contro la società di revisione dell'emittente e la banca gestore del patrimonio di questa - nel luogo in cui è aperto il conto od avviene l'annotazione contabile nei registri dell'intermediario, nei quali si opera la registrazione in favore del titolare, in quanto le disposizioni del c.d. "prima" ("place of the relevant intermediary approach"), di cui all'art. 10 del d.lgs. 21 maggio 2004, n. 170, sono applicabili anche oltre il campo dei diritti di garanzia su strumenti finanziari in forma scritturale, attesa l'indiscutibile analogia di "ratio legis"; resta, invece, irrilevante l'ubicazione materiale del libro dei soci della società emittente, in quanto sia proposta un'azione risarcitoria di natura aquiliana e non un'azione di tipo sociale, rappresentando le azioni in questione null'altro che l'oggetto finale di un investimento mobiliare. (massima ufficiale)

La responsabilità da prospetto non veridico è conseguenza di un illecito aquiliano autonomo, che accomuna, in via solidale, non soltanto tutti i soggetti che abbiano materialmente provveduto alla sua redazione, ma anche quelli che ne abbiano successivamente fatto uso in sede di offerta pubblica o privato collocamento dei titoli in esso rappresentati, in quanto la responsabilità nasce all'atto della propalazione di notizie, informazioni, indicazioni false o fuorvianti; ne deriva che la materiale illustrazione e consegna da parte dell'offerente del prospetto, di cui l'investitore assuma la non veridicità, integra ed esaurisce la condotta illecita del primo ed identifica il "locus commissi delicti" come il luogo in cui le condotte materiali descritte sono state tenute, in quanto l'azione illecita si consuma nel luogo in cui il prospetto viene diffuso. (massima ufficiale)

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di Intermediazione finanziaria: 
AllegatoDimensione
PDF icon Corte di Cassazione 8 aprile 2011.pdf473.34 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]