Cass.- Int.f.- Violazione degli obblighi informativi, disinvestimento anticipato e prova del danno subito

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Data di riferimento: 
29/12/2011

Cassazione civile, sez. I , 29 dicembre 2011, n. 29864 - Pres. Fioretti - Est. Rordorf.

Intermediazione finanziaria - Servizio di negoziazione titoli - Violazione degli obblighi informativi - Disinvestimento prima della scadenza - Risarcimento del danno - Limiti - Fondamento.

Intermediazione finanziaria - Prestazione del servizio di negoziazione titoli - Obblighi di informazione - Ordine del cliente di compiere acquisti ad alto rischio - Investitore non professionale - Notizie di stampa circa la rischiosità dei titoli - Concorso di colpa del cliente - Esclusione - Fondamento.

Intermediazione finanziaria - Prestazione del servizio di negoziazione titoli - Obblighi di informazione - Inadempimento - Acquisto di titoli ad alto rischio - Risarcimento del danno - Individuazione - Assunzione incolpevole di un rischio - Sussistenza - Quantificazione del danno - Criteri.

Nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, in presenza della violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, la mera allegazione di un maggior valore, al tempo della futura scadenza, dei titoli venduti anticipatamente dal cliente, non basta, di per sé, ad individuare un danno imputabile all'intermediario, in quanto le ragioni di una richiesta di disinvestimento possono essere le più varie, anche funzionali ad una diversa scelta di investimento o volte all'uso del denaro per scopi di consumo, potendo ravvisarsi un danno soltanto allorché sia allegato e provato che la vendita dei titoli sia avvenuta ad un prezzo inferiore al valore di mercato in quel momento storico (e non, invece, rispetto a quanto in futuro si sarebbe potuto ricavare), ovvero che la vendita sia avvenuta in funzione di una strategia di reinvestimento finanziario meno favorevole. (massima ufficiale)

Nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, e questi non rientri in alcuna delle categorie d'investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno per non essersi egli stesso informato tramite la stampa della rischiosità dei titoli acquistati, in quanto lo speciale rapporto contrattuale che intercorre tra il cliente e l'intermediario implica un grado di affidamento del primo nella professionalità del secondo che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte. (massima ufficiale)

Nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, il danno risarcibile consiste nell'essere stato posto a carico di detto cliente un rischio, che presumibilmente egli non si sarebbe accollato. Tale danno può essere liquidato in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria, solo se non risulti che, dopo l'acquisto, ma già prima della proposizione di detta domanda, il cliente, avendo avuto la possibilità con l'uso dell'ordinaria diligenza di rendersi autonomamente conto della rischiosità dei titoli acquistati, né sussistendo impedimenti giuridici o di fatto al disinvestimento, li abbia, tuttavia, conservati nel proprio patrimonio: nel qual caso, il risarcimento deve essere commisurato alla diminuzione del valore dei titoli tra il momento dell'acquisto e quello in cui l'investitore si è reso conto, o avrebbe potuto rendersi conto, del loro livello di rischiosità. (massima ufficiale)

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
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PDF icon Corte di Cassazione 29 dicembre 2011.pdf765.64 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]