Tribunale di Udine – Requisiti oggettivi e soggettivi dell’esdebitazione.

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Data di riferimento: 
18/05/2012

Tribunale di Udine, 18 maggio 2012 - dott. Alessandra Bottan Griselli Presidente - dott. Gianfranco Pellizzoni Relatore

Esdebitazione - Istanza successiva all'approvazione del rendiconto finale - Principio del contraddittorio nei confronti di tutti i creditori ammessi al passivo.

Esdebitazione - Richiesta proposta in corso di procedura prima della presentazione del rendiconto finale - comunicazione ai creditori mediante l'azione ex articolo 116 L.F. - Fissazione contestuale dell'udienza per l'approvazione del rendiconto e di audizione dei creditori sulla domanda di esdebitazione.

Esdebitazione - Condanna per bancarotta semplice documentale - Causa ostativa alla esdebitazione - Esclusione.

Esdebitazione ammissione al beneficio nell'ipotesi in cui venga pagata una percentuale comunque significativa.

Ai fini della concessione del beneficio dell'esdebitazione, devono essere sentiti tutti i creditori ammessi al passivo e non integralmente soddisfatti non solo nell'ipotesi in cui il relativo ricorso sia presentato dal debitore dopo la chiusura del fallimento, ma altresì nell'ipotesi in cui la suddetta richiesta sia avanzata, seppur in corso di procedura, successivamente alla presentazione ed approvazione del rendiconto finale del curatore; solo in tal modo, consentendo ai creditori di interloquire sull'istanza, si può ritenere infatti rispettato il principio del contraddittorio e della tutela dei diritti soggettivi riconducibili a tale categoria di creditori. (Anna Serafini - riproduzione riservata)

Nel caso in cui l'istanza di esdebitazione sia presentata in corso di procedura, prima della presentazione del rendiconto finale, ed il curatore abbia provveduto a rendere i creditori edotti della stessa mediante il suo inserimento nella relazione di cui all'art. 116 l., il Tribunale fallimentare potrà fissare contestualmente l'udienza per l'approvazione del rendiconto e l'udienza per l'audizione dei creditori in merito alla domanda di esdebitazione. (Anna Serafini - riproduzione riservata)

Non può considerarsi ostativa alla concessione del beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti una condanna per bancarotta semplice documentale, posto che quest'ultimo reato non è espressamente previsto come causa ostativa dall'art. 142 I° comma L.F., né la norma può essere interpretata estensivamente. (Anna Serafini - riproduzione riservata)

L'art. 142 II° comma L.F., laddove prevede che l'esdebitazione non possa essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali, deve essere interpretato nel senso di ammettere l'accesso del debitore già fallito al beneficio suddetto nell'ipotesi in cui venga pagata ai creditori una percentuale comunque significativa in riferimento all'entità del passivo sia privilegiato che chirografario accertato. (Anna Serafini - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: