Corte di Cassazione – Reclamo contro gli atti del curatore e non ricorribilità ex art. 111 Cost..

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Data di riferimento: 
01/06/2012

Reclamo art. 36

Cassazione civile, Sez. I, 1 giugno 2012, n. 8870 - Dott. Plenteda Presidente - Dott. Didone Relatore

Fallimento - Curatore - Potere discrezionale del curatore - Contratto preliminare - Comitato dei creditori - Autorizzazione del giudice delegato - Reclamo ex. art. 36 l.f. - Ricorso per cassazione.

Il decreto col quale il tribunale fallimentare provvede, ai sensi dell' art . 36 legge fall., sul reclamo avverso il decreto del giudice delegato adito contro gli atti di amministrazione del curatore (nella specie, lo scioglimento dal contratto preliminare) non ha natura decisoria, in quanto non risolve una controversia su diritti soggettivi, rientrando viceversa tra i provvedimenti di controllo sull'esercizio del potere amministrativo del curatore. Ne consegue che esso non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell' art . 111 Cost., potendo i terzi interessati contestare gli effetti dell'attività nelle sedi ordinarie (nella specie, innanzitutto, nella sede naturale del giudizio ex art . 2932 c.c.) o endoconcorsuali (ex art . 93 e 103 legge fall.). (Massima ufficiale)

(Provvedimento segnalato dall'avv. Anna Serafini)

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: