Tribunale di Modena - Credito professionale per l’assistenza all’imprenditore nel concordato preventivo e prededuzione.

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Data di riferimento: 
11/01/2010

Tribunale Modena, 11 gennaio 2010 - Pres. De Marco - Est. Pasquariello.

Fallimento - Accertamento del passivo - Credito per l'attività professionale svolta in occasione del procedimento di omologazione del Concordato preventivo sfociato in fallimento - Prededucibilità ex art. 111. co 2, l. fall. nel fallimento consecutivo - Ammissibilità.

Fallimento - Accertamento del passivo - Credito per l'attività professionale svolta in occasione del procedimento di omologazione del Concordato preventivo sfociato in fallimento - Prededucibilità ex art. 111. co 2, l. fall. degli interessi sul corrispettivo - Ammissibilità.

Il credito professionale per l'assistenza all'imprenditore, "latamente intesa", per attività svolte in pendenza della procedura di concordato preventivo, sfociato in fallimento per mancata omologazione [in epoca anteriore all'approvazione dell'art. 182-quater l.fall.], deve essere collocato in prededuzione nel fallimento consecutivo ai sensi dell'art. 111, comma 2, l. fall. (*). (Sido Bonfatti) (riproduzione riservata)

Gli interessi prodotti dal credito professionale per l'assistenza all'imprenditore, "latamente intesa", per attività svolte in pendenza della procedura di concordato preventivo, sfociato in fallimento per mancata omologazione [in epoca anteriore all'approvazione dell'art. 182-quater l.fall.], devono anch'essi essere collocati in prededuzione (*). (Sido Bonfatti) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: