Corte di Cassazione - Partecipazione alla procedura degli eredi del fallito ex art. 12 secondo comma l.f.

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Data di riferimento: 
22/07/2011

Cassazione civile, Sez. I, 22 luglio 2011 n. 16115 - Dott. Rovelli Presidente - Dott. Schirò Relatore

Eredi del fallito - Diritto alla partecipazione alla procedura - Partecipazione attiva - Informazioni sullo stato della procedura - Mancata nomina di un rappresentante - Finalità art. 12 II° comma l.f.

La finalità perseguita dall'art. 12, comma 2, legge fall. è quella di garantire che la procedura fallimentare si svolga nei confronti di tutti gli eredi del fallito, e non solo di alcuni di essi, e che sia comunque assicurata la loro partecipazione; poiché tale finalità risulta soddisfatta anche qualora essi siano sempre stati informati sullo stato della procedura e vi abbiano in concreto partecipato attivamente con numerose istanze, pur non essendo stato nominato un loro rappresentante, deve escludersi che in tal caso siffatta omissione assuma decisivo rilievo. (Massima ufficiale)

(Provvedimento segnalato dall'avv. Anna Serafini)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: