T.Firenze- Int.f.- Operatore qualificato ed entrata in vigore del reg. 16190/2007.

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Data di riferimento: 
05/06/2012

Tribunale Firenze, 05 giugno 2012 - - Est. Anna Primavera.

Operatore qualificato ai sensi dell'abrogato regolamento Consob n. 11522/1998 - Entrata in vigore del nuovo regolamento n. 16190/2007 - Informazione destinata ai clienti al dettaglio - Necessità.

Contratto di swap - Rapporto di strumentalità con contratto di leasing - Risoluzione del contratto di leasing - Sopravvenuto squilibrio nel sinallagma contrattuale - Sussistenza.

Al cliente che, sulla base dell'articolo 31 dell'abrogato reg. Consob n. 11522/1998 sia stato classificato come operatore qualificato, in occasione del primo contatto utile e comunque non oltre il 30 giugno 2008, deve essere inviata la comunicazione destinata ai clienti al dettaglio di cui all'articolo 35, comma 1, reg. 16190/2007; in difetto di tale informativa, detto cliente non può essere considerato un operatore professionale e ciò nonostante con dichiarazione resa ai sensi del previgente art. 31, abbia dichiarato di aver già effettuato frequenti operazioni di investimento in strumenti finanziari. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

È caratterizzato da un significativo squilibrio del sinallagma contrattuale il contratto di swap che venga mantenuto in essere nonostante l'intervenuta risoluzione del rapporto di leasing immobiliare al quale il primo contratto era legato da rapporto di strumentalità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]