Corte d’Appello di Trieste – Reclamo ex art. 119 l.f. contro la chiusura del fallimento: presupposti.

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Data di riferimento: 
27/08/2012

Reclamo ex artt. 119 e 26 l.f.

Corte d'Appello di Trieste, 27/08/2012, dott. Vincenzo Colarieti (presidente), dott. Francesca Mulloni (consigliere rel.), dott. Claudio Cerroni (consigliere).

Decreto di Chiusura - Reclamo in pendenza di tardive - Inammissibilità.

In presenza di una delle ipotesi previste dall'art.118 l.f. nessuna facoltà discrezionale è data agli organi fallimentari di protrarne la procedura e di differirne la chiusura, sicché quest'ultima può essere dichiarata nonostante la pendenza di domande tardive di ammissione di credito al passivo. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).

La cognizione rimessa al giudice in sede di reclamo contro il decreto che dichiara la chiusura del fallimento è limitata alla verifica della sussistenza di uno dei casi di chiusura previsti dai nn. da 1 a 4 dell'art. 118 l.f., ed il reclamo contro il decreto di chiusura è dato per porre in discussione, appunto, la ricorrenza in concreto dello specifico "caso" rispetto al quale deve valutarsi la legittimazione e l'interesse alla speciale impugnazione. In tal senso è stata affermata la carenza di legittimazione a proporre il ricorso in capo a quei soggetti che non risultano essere creditori ammessi al passivo e che con l'opposizione non contestano la sussistenza in concreto di una delle ipotesi di chiusura di cui all'art. 118 l.f., ma facciano valere come ostacolo alla chiusura, la pendenza della controversia da essi promossa. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).

(Provvedimento segnalato dall'avv. Marino Ferro).

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