Tribunale di Milano - Rapporti processuali, posizione di terzo del curatore e onere della prova.

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Data di riferimento: 
21/09/2012

Tribunale Milano, 21 settembre 2011 - Pres. Di Leo - Est. Carla Romana Raineri.

Fallimento - Effetti - Rapporti processuali - Posizione di terzo del curatore - Esercizio di diritti e di azioni compresi nel fallimento -

Per quanto attiene agli oneri probatori, va precisato che il curatore si colloca nella posizione di terzo solo quando fa valere la pretesa espropriativa e, quindi, quando contesta l'opponibilità di un atto di disposizione anteriore al fallimento, quando impugna un atto simulato, un atto pregiudizievole creditori ed altresì quando si oppone a pretese di terzi volte ad escludere dall'esecuzione concorsuale beni acquisiti al fallimento. Quando, invece, il curatore esercita diritti ed azioni compresi nel fallimento, egli si sostituisce al debitore fallito e si colloca nella sua stessa posizione restando, quindi, soggetto agli ordinari principi che regolano l'onere probatorio nei casi in cui svolga contro un terzo pretese creditorie vantate dal fallito allorché era ancora in bonis. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata.

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]