Tribunale di Udine – Leasing traslativo e leasing di godimento: effetti della risoluzione.

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Data di riferimento: 
17/08/2012

Tribunale di Udine, 17 agosto 2012 - Giudice: dott. Francesco Venier

Leasing di godimento e leasing traslativo - Risoluzione - Art. 1458 cc. - Art. 1526 cc. - Clausola di confisca ed applicazione dell'art. 1384 c.c. 

La esatta qualificazione del contratto di leasing avente ad oggetto beni mobili di carattere strumentale (nella specie: carrelli elevatori) dipende dalla funzione (causa) che le Parti hanno perseguito mediante l'operazione negoziale e la funzione dell'operazione negoziale - in assenza di precisa volontà delle Parti - si desume principalmente mediante una indagine circa la potenzialità economica (valore) dei beni al termine del rapporto. Quando, infatti, la potenzialità economica (valore) dei beni al termine del rapporto sia nulla o assai bassa, sicché l'eventuale trasferimento del diritto di proprietà sui beni dal concedente all'utilizzatore mediante esercizio dell'opzione (riscatto) abbia rilevanza marginale ed accessoria, allora la fattispecie si qualifica come leasing finanziario o di godimento, in quanto deve ritenersi che, mediante il pagamento dei canoni, l'utilizzatore abbia esclusivamente o principalmente pagato un corrispettivo a protezione del proprio l'interesse a godere dei beni per il tempo previsto. Quando invece la potenzialità economica (valore) dei beni al termine di rapporto sia notevole o comunque apprezzabile, sicché l'eventuale trasferimento del diritto di proprietà sui beni dal concedente all'utilizzatore mediante esercizio dell'opzione (riscatto) abbia rilevanza consistente, allora la fattispecie si qualifica come leasing traslativo, in quanto deve ritenersi che, mediante il pagamento dei canoni, l'utilizzatore abbia pagato un corrispettivo non solo per il godimento immediato dei beni, ma anche e soprattutto per assicurarsene il diritto di proprietà al termine del rapporto. (Stefano Fruttarolo - Riproduzione riservata)

Per effettuare la distinzione fra leasing di godimento e leasing traslativo si possono valutare, in aggiunta al criterio rappresentato dal valore residuo, anche altri criteri o indici, fra i quali si segnalano: la natura del bene, con particolare riguardo al suo tasso di obsolescenza tecnica, che è assai elevato nel leasing di godimento, mentre è assai lento o quasi nullo nel leasing traslativo; la durata del rapporto, normalmente piuttosto breve nel leasing di godimento, e piuttosto lunga nel leasing traslativo; l'uso programmato del bene, che normalmente è tale da esaurire il bene nel suo valore funzionale nel leasing di godimento, mentre esso normalmente è tale da consentire al bene il mantenimento di un elevato valore funzionale nel leasing traslativo; l'entità del prezzo di opzione, che è perlopiù trascurabile nel leasing di godimento, mentre può essere assai rilevante nel leasing traslativo. (Stefano Fruttarolo - Riproduzione riservata)

Il leasing di godimento può qualificarsi come contratto ad esecuzione continuata, caratterizzato da perfetta sinallagmaticità fra le prestazioni, e ciò in quanto al pagamento dei canoni in una certa unità di tempo corrisponde pressoché esattamente il valore del godimento del bene utilizzato; pertanto, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, dovrà trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 1458, comma 1, seconda parte, del Codice civile, in virtù della quale gli effetti della intervenuta risoluzione non travolgono le prestazioni sino a quel momento eseguite dalle parti. Il leasing traslativo invece, pur dispiegandosi nel tempo, non è caratterizzato da perfetta sinallagmaticità fra le prestazioni, e ciò in quanto il pagamento dei canoni in una certa unità di tempo non remunera soltanto il godimento del bene, ma costituisce altresì (e spesso soprattutto) una componente del prezzo del futuro trasferimento del diritto di proprietà sul bene; pertanto, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, la posizione delle parti non è paritaria, in quanto il concedente - che pure è ancora proprietario del bene - ha incassato anche una quota del prezzo del successivo trasferimento, che è ormai destinato a non verificarsi, a causa della risoluzione. Non è dunque applicabile alla fattispecie la previsione di cui all'art. 1458 del Codice civile, bensì - per analogia - quella di cui all'art. 1526, I comma, del Codice civile, ed il concedente è tenuto a restituire quanto riscosso, salvo il suo diritto ad un equo compenso per l'uso del bene da parte dell'utilizzatore. (Stefano Fruttarolo - Riproduzione riservata)

La c.d. clausola di confisca, con la quale sia previsto nel contratto di leasing che i canoni pagati restino comunque acquisiti al concedente a titolo risarcitorio o indennitario, deve considerarsi, nella sostanza, come una sorta di penale contrattuale, alla quale si applica la disposizione di cui all'art. 1384 del Codice civile; per conseguenza, il Giudice può provvedere alla riduzione dell'importo confiscato anche d'ufficio, tenendo conto della perdita di valore del bene e del maggior lucro che il concedente consegue mediante il recupero del medesimo e la sua successiva rivendita. (Stefano Fruttarolo - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: