Corte di Cassazione – Controversie attinenti all’esecuzione dell’accordo ex art. 182 bis l.fall.: competenza.

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Data di riferimento: 
24/09/2012

Cassazione civile, sez. VI, sottosezione 1, 24 settembre 2012 n.16187 - Pres. Salmè - Relatore Di Palma

Accordo di ristrutturazione dei debiti - Concordato preventivo - Esecuzione - Creditore estraneo all'accordo - Contratto transattivo/novativo - Diritti dei creditori - Controversie - Competenza giurisdizionale

Si applica anche all'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall. il principio oramai consolidato con riferimento all'istituto del concordato preventivo, secondo cui, una volta esauritasi, con la sentenza di omologazione, la procedura di concordato preventivo, tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori o dal debitore e che attengono all'esecuzione del concordato, danno luogo a controversie che sono del tutto sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore o di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente, diventando pertanto l'irrilevante la natura, concorsuale o no, dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui alla L. Fall., art. 182 bis.
Il giudice competente a conoscere le eventuali controversie nascenti dall'esecuzione di detto accordo andrà pertanto individuato secondo gli ordinari criteri di distribuzione della competenza, anche per territorio. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]