In www.unijuris.it - nella sezione "Tribunale di Udine"

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In http://unijuris.it/node/1657 Tribunale di Udine - 30 novembre 2012 - dott. Alessandra Bottan, presidente - dott. Gianfranco Pellizzoni, giudice rel. - dott. Mimma Grisafi, giudice.

Istruttoria prefallimentare ed erronea contabilizzazione dell'attivo patrimoniale.

Nell'ipotesi in cui dalla contabilità aziendale appaia superato il parametro previsto dall'art. 1 della legge fallimentare in relazione all'ammontare dell'attivo patrimoniale, ma questo sia solo il frutto di un'erronea contabilizzazione degli importi relativi alla voce "titolare c/prelievi", il ricorso per dichiarazione di fallimento va respinto in quanto ciò che rileva sono le risultanze sostanziali dell'esame della contabilità.

In http://unijuris.it/node/1628 Tribunale di Udine, 7 novembre 2012 - dott. Alessandra Bottan Griselli - presidente, dott. Francesco Venier - giudice, dott. Mimma Grisafi - giudice rel.

Fallimento del conduttore e diritti ed obblighi del curatore.

Sia il creditore istante che la curatela fallimentare (costituendosi tempestivamente nei dieci giorni prima dell'udienza) possono sollevare in sede di opposizione nuove eccezioni rispetto alla fase così detta necessaria, sicché sono ammissibili le eccezioni svolte dalla curatela per la prima volta in sede di opposizione. Qualora il curatore non si avvalga della facoltà di sciogliersi anticipatamente dal contratto egli subentra automaticamente ai sensi dell'art. 80 l.f. nel rapporto locatizio ed assume per l'effetto l'obbligo di pagamento dei canoni sino al recesso, essendo inefficace la clausola che eventualmente preveda la risoluzione di diritto del contratto di locazione in caso di fallimento della parte conduttrice. Gli importi così maturati dovranno pertanto essere ammessi al passivo in prededuzione, trattandosi di obblighi sorti in occasione oltre che in funzione della procedura concorsuale. Nell'ipotesi in cui alla comunicazione di recesso non segua l'immediato rilascio dell'immobile, il curatore sarà altresì tenuto al pagamento di un'indennità di occupazione oltre che di un equo indennizzo per l'anticipato recesso, fino alla riconsegna del locale.