Corte di Cassazione – Ruolo ed attività del commissario giudiziale nel giudizio di omologa del concordato preventivo.

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Data di riferimento: 
16/09/2011

Corte di Cassazione, sez. I, 16 settembre 2011 n. 18897 - Presidente dott. Proto, relatore dott. Cultrera.

Art. 180 l.f. - Commissario giudiziale - Termine - Natura ordinatoria del termine - Costituzione nel giudizio di omologa - Deposito parere motivato - Segnalazione deficit nel fabbisogno concordatario - Necessità di opposizione formale - Poteri del Tribunale - Decreto di omologa.

Posto che ai sensi dell'art. 152 c.p.c., II° comma, sono perentori soli i termini processuali dichiarati espressamente tali dal legislatore, l'omessa previsione, da parte dell'articolo 180 l.f. II° comma, circa la natura del termine per la costituzione delle parti nel procedimento di omologa del concordato osta alla statuizione della sua perentorietà. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)

Pur rappresentando il commissario giudiziale organo necessario della procedura di concordato preventivo nel suo intero svolgimento, nonché vero e proprio contraddittore necessario nel giudizio di omologazione, egli assume tuttavia la veste di parte del procedimento di omologa soltanto quando provveda alla propria formale costituzione, munendosi della rappresentanza tecnica ai sensi dell'art. 82 c.p.c., III° comma, e depositando, al pari delle altre parti, una memoria. Laddove pertanto il commissario, in vista dell'udienza di omologa, si limiti al deposito del parere motivato richiesto dall'art. 180 l.f. II° comma, la cui acquisizione è indefettibile trattandosi di adempimento obbligatorio per legge, egli non potrà ritenersi formalmente costituito né tanto meno sarà necessariamente obbligato a costituirsi, rimanendo egli tuttavia, in tal caso e per l'effetto, non legittimato ad interloquire con le altre parti. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)

In assenza d'opposizioni, il Tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito delle votazioni, omologa il concordato; in tal caso pertanto il decreto d'omologa dovrà essere dunque emesso "de plano". In questo procedimento semplificato, il giudice dovrà infatti solamente verificare la persistenza sino a quel momento delle stesse condizioni di ammissibilità della procedura, l'assenza dei fatti o atti di frode che potrebbero dare impulso al procedimento di revoca ex art. 173, non potendo chiaramente eventuali violazioni di legge essere convalidate dalla regola della maggioranza, ed infine, in caso di riscontro positivo di tali condizioni, il rispetto del principio in forza del quale la formazione del consenso dei creditori sulla proposta concordataria deve essere improntato alla più consapevole ed adeguata informazione. Momento centrale della procedura nel suo complesso sarà pertanto l'adunanza dei creditori, alla quale le recenti riforme hanno conferito un ruolo decisivo e di massima responsabilità, e che riscontra in parallelo, nell'ambito indicato, la restrizione del potere d'intervento del giudice: l'accertamento del tribunale deve essere infatti orientato alla verifica della salvaguardia della consapevole acquisizione del parere del commissario giudiziale da parte del ceto creditorio e della regolare espressione del consenso a suo riguardo, restando assolutamente escluso il merito della proposta concordataria. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)

Nell'ipotesi in cui gli elementi eventualmente incidenti sulla fattibilità del piano, già rappresentati e valutati dal commissario giudiziale nella sua relazione ex art. 172 l.f., e dunque sottoposti al vaglio critico dei creditori, dovessero risultare dai medesimi regolarmente accettati, l'omologa rappresenta un atto dovuto. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)

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