Tribunale di Vicenza - Cessazione del rapporto di lavoro dopo il fallimento quale causa di non imputabilità dell’ultraritardo.

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Data di riferimento: 
24/09/2012

Tribunale Vicenza, 24 settembre 2012 - Pres. Colasanto - Est. Limitone.

Fallimento - Stato passivo - Domanda tardiva - Ultratardiva - Credito di lavoro - Decorrenza del termine annuale ex art. 101 l.f. - Cessazione del rapporto di lavoro dopo il fallimento - Causa di non imputabilità dell'ultraritardo - Sussistenza.

Il termine annuale di cui all'art. 101 l.f. è a favore della procedura, per evitare l'incontrollata diluizione nel tempo delle domande tardive, ma anche in favore del creditore, che disponga di un tempo ragionevole per preparare la domanda, specie nel caso in cui i conteggi dipendano dall'attività di terzi (INPS), sicché la cessazione del rapporto di lavoro dopo il fallimento costituisce causa di non imputabilità dell'ultraritardo ed il termine annuale decorre dalla stessa. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: