Corte d'Appello di Torino - Amministrazione straordinaria - Commissario giudiziale e delega di funzioni.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
11/12/2012

Appello Torino, 11 dicembre 2012 - Pres. Caterina Mazzitelli - Est. Renata Silva.

Amministrazione straordinaria - Relazione del commissario giudiziale - Attribuzione personale dell'ufficio.

Amministratore straordinario - Attribuzioni del commissario giudiziale - Delega di singole operazioni - Autorizzazione - Necessità.

La relazione ex art. 28 d. lgs. n. 270/99, da depositare entro trenta giorni dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza, è un'attribuzione personale del Commissario giudiziale nell'adempimento del proprio ufficio. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Il Commissario giudiziale, così come il Curatore fallimentare, deve esercitare personalmente le attribuzioni derivanti dal proprio ufficio, potendo delegare ad altri solo singole operazioni, previa autorizzazione del Giudice delegato (secondo la disciplina vigente fino al luglio 2006, applicabile ratione temporis), sotto la propria responsabilità e a proprie spese. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Corte Appello Torino 11 dicembre 2012.pdf593.59 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]