Tribunale di Salerno - Azione di risoluzione promossa antefallimento e prosecuzione con il rito ordinario.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
01/02/2013

Tribunale Salerno, 01 febbraio 2013 - - Est. Fortunato.

Rapporti pendenti - Azione di risoluzione promossa prima del fallimento - Prosecuzione con il rito ordinario - Domande di risarcimento di restituzione - Improcedibilità.

Il quinto comma dell'articolo 72, legge fallimentare, il quale dispone che l'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, deve essere interpretato nel senso che le azioni di risoluzione proposte prima dell'apertura del concorso restano assegnate al giudice ordinario e sottoposte, quindi, al rito del giudizio di cognizione, con conseguente opponibilità della sentenza alla massa dei creditori, e ciò anche quando il contraente abbia proposto, oltre alla domanda di risoluzione, anche quelle di risarcimento e restituzione, con la precisazione che queste ultime domande andranno comunque proposte in sede di accertamento del passivo. (Giovanni Noschese) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Giovanni Noschese

(Provvedimentoe massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Salerno 1 febbraio 2013.pdf1.37 MB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]