T. Pavia- Int. f.- Azione di risoluzione e prescrizione quinquennale per la nullità di cui all'articolo 23 del TUF.

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Data di riferimento: 
26/01/2013

Tribunale Pavia, 26 gennaio 2013 - - Est. Pirola.

Obbligazioni e contratti - Azione di risoluzione - Natura di diritto potestativo - Interruzione del termine di prescrizione - Notifica dell'atto di citazione - Necessità.

Intermediazione finanziaria - Novità prevista dall'articolo 23 del TUF - Natura di nullità relativa - Prescrizione quinquennale al pari dell'azione di nullità.

La domanda di risoluzione, al pari di quella di annullabilità, costituisce esercizio di un diritto potestativo e, quindi, ai fini della interruzione del termine di prescrizione, occorre la notifica di un atto di citazione, non essendo allo scopo utile una missiva stragiudiziale di messa in mora. (Alessandro Giorgetta) (riproduzione riservata)

La nullità prevista dal TUF (art. 23), in quanto nullità relativa e, come tale, assimilabile alla annullabilità, è passibile di convalida ed è sottoposta ad un termine di prescrizione di cinque anni e non di dieci (prescrizione ordinaria). La norma prevista dall'articolo 1422 c.c., la quale prevede l'imprescrittibilità dell'azione di nullità, trova, infatti, giustificazione nel fatto che la nullità ex articolo 1418 c.c. tutela l'interesse generale, mentre l'articolo 23 del d.lvo n. 58 del 98 tutela l'interesse di una sola parte, così come accade per l'azione di annullabilità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]