Tribunale di Milano - Revocatoria fallimentare e termini d'uso.

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Data di riferimento: 
01/03/2013

Tribunale Milano, 01 marzo 2013 - - Est. D'Aquino.

Revocatoria ex art. 67 co. 2 l.f. - Pagamenti nei termini d'uso - Esenzione ex art. 67 co. 3 lett. b) l.f. - Locuzione "nei termini d'uso" - Qualità e tipologia del pagamento e dato cronologico.

Revocatoria ex art. 67 co. 2 l.f. - Pagamenti nei termini d'uso - Esenzione ex art. 67 co. 3 lett. b) l.f. - Locuzione "nei termini d'uso" - Fonti di prova.

I "termini d'uso" di cui all'art. 67 co. 3 lett. b) l.f. attengono sia alle modalità di pagamento, sia ai termini di pagamento che in concreto e ordinariamente le parti hanno previsto e attuato durante lo svolgimento del rapporto. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)

La prova di tali elementi va ricavata, in primo luogo, dalle modalità contrattuali con cui sono stati regolati i pagamenti in precedenti rapporti negoziali, ovvero dalle modalità con cui sono stati regolati i pagamenti nel contratto in oggetto ovvero, in mancanza di specifica pattuizione o regolamentazione (orale o scritta), dalla prassi praticata nel settore e sul territorio. Non può invece prendersi a parametro di riferimento la modalità di estrinsecazione del rapporto tra le parti, ove la stessa sia difforme da quanto contrattualmente previsto. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]