Tribunale di Novara - Concordato con riserva e proroga del termine in pendenza di istanza di fallimento.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
18/03/2013

Tribunale Novara, 18 marzo 2013 - Pres. Quatraro - Est. Guendalina Pascale.

Concordato preventivo con riserva - Pendenza di istanza di fallimento - Proroga del termine inizialmente concesso - Fattispecie.

Nell'ambito del concordato preventivo con riserva, il limite massimo di 60 giorni di prorogabilità del termine indicato dall'articolo 161, ultimo comma, L.F. qualora sia pendente un'istanza di fallimento non esclude la possibilità di concedere una proroga inferiore che contemperi le esigenze dell'impresa con quelli del ceto creditorio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Bartolomeo Quatraro

 (Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Novara 18 marzo 2013.pdf224.19 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]