Tribunale di Monza - Richiesta di fallimento sulla base di titolo non accertato giudizialmente.

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Data di riferimento: 
21/01/2013

Tribunale Monza, 21 gennaio 2013 - Pres. Alida Paluchowski - Est. Silvia Giani.

Dichiarazione di fallimento - Legittimazione - Necessità di un titolo giudiziale esecutivo - Esclusione.

Dichiarazione di fallimento - Credito privo di accertamento giudiziale - Delibazione sommaria ed incidentale sulla qualità di creditore - Necessità - Distinzione dall'indagine sulla esistenza dello stato di insolvenza.

Per dare impulso al procedimento per dichiarazione di fallimento non è necessaria l'esistenza di un titolo giudiziale esecutivo, quale il decreto ingiuntivo non opposto o provvisoriamente esecutivo, e neppure l'esistenza di un titolo giudiziale. L'art. 6 L.F. si limita, infatti, a prevedere che il fallimento sia dichiarato su ricorso "di uno o più creditori", senza richiedere la necessità della previa esistenza di un titolo giudiziale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

A fronte della contestazione dell'esistenza del credito sulla base del quale il creditore intende dare impulso al procedimento per dichiarazione di fallimento, se il credito non è già stato giudizialmente accertato, il tribunale, per valutarne la legittimazione attiva, dovrà compiere una delibazione sommaria ed incidentale sulla qualità di creditore del ricorrente, delibazione che deve essere tenuta distinta dall'indagine sull'esistenza dello stato di insolvenza. Infatti, dopo la soppressione dell'iniziativa d'ufficio, l'esistenza di debiti della società convenuta nei confronti di soggetti diversi dal ricorrente e la loro incidenza sulla manifestazione dello stato d'insolvenza vanno valutate distintamente rispetto al requisito dell'esistenza del credito del ricorrente: i primi rilevano ai fini della valutazione dell'insolvenza, mentre il secondo rileva ai fini della legittimazione del ricorrente medesimo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]