Tribunale di Pordenone - Impresa agricola: condizioni di fallibilità

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Data di riferimento: 
29/10/2008

Poiché con l'art. 1 della legge n. 228 del 2001 ("Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57") la nozione di impresa agricola, da sempre sottratta al fallimento, è stata riformulata, con qualche novità rispetto al passato, e, fra l'altro, è stato abbandonato, per le attività atipiche, il criterio della normalità, per essere sostituito da quello della prevalenza, va rigettata l'istanza di fallimento nel caso in cui, avendo il legale rappresentante della società debitrice  riconosciuto che la società, oltre a vendere le uova prodotte con l'attività avicola, provvedeva anche all'acquisto per la rivendita di uova prodotte da altri, e ciò in una percentuale che egli ha indicato in circa il 30% sul totale delle uova vendute, deve valutatarsi come prevalente la commercializzazione del prodotto derivante dall'attività agricola e pertanto mantenuta la natura di impresa agricola della resistente.

Tribunale di Pordenone dr. Antonio Lazzaro Presidente dr. Maria Paola Costa Giudice dr. Francesco Petrucco Toffolo Giudice rel.

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]