Corte di Cassazione – Scissione societaria, tutela dei diritti patrimoniali dei creditori e operazioni dolose.

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Data di riferimento: 
04/03/2013

Cassazione penale, Sez. V, 4 marzo 2013 n. 10201 - Pres. G. Marasca - Rel. P. Demarchi Albengo.

Scissione - Distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione, dissipazione - Bancarotta fraudolenta - Diritti patrimoniali -Solidarietà.

Scissione - Operazioni dolose - Bancarotta fraudolenta - Distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione, dissipazione - Amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori - Elemento soggettivo.

In ipotesi di scissione, non esiste alcuna norma di diritto societario che imponga all'imprenditore di attribuire alla società scorporata, ovvero alla nuova società appositamente costituita, un'eguale proporzione di attività e passività. Pertanto, il trasferimento alla new company delle sole liquidità non può essere ritenuto aprioristicamente integrante una condotta distrattiva, non configurandosi il reato di cui all'art. 216, comma 1, L.F. qualora i diritti patrimoniali dei creditori non siano pregiudicati o posti in pericolo. Nel caso di scissione, i diritti dei creditori della società scorporante sono adeguatamente tutelati dalle disposizioni che prevedono il loro diritto di opposizione al progetto di scissione, oltre che dalla norma che impone la solidarietà, nei limiti dell'attivo trasferito, della società scorporata (o creata ex novo). (Laura Trovò - Riproduzione riservata)

Le operazioni di scorporo, riacquisto di azioni ed aumento di capitale connesse ad una scissione possono essere ricompresse tra le "operazioni dolose" di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, L.F. qualora venga riscontrato l'elemento soggettivo ed il nesso causale con il fallimento della società. Il fallimento determinato da operazioni dolose si distingue dalle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al combinato disposto della L.F., art. 223, comma 1, e art. 216, comma 1, n. 1, in quanto la nozione di "operazione" postula una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da una fatto di maggiore complessità strumentale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato. (Laura Trovò - Riproduzione riservata)

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: