Trib. Benevento - Conc.preventivo e requisiti di indipendenza per la nomina del liquidatore proposto dal debitore.

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Data di riferimento: 
10/10/2012

Tribunale Benevento, 10 ottobre 2012 - - Pres., est. Monteleone.

Concordato preventivo - Concordato con cessione dei beni - Nomina del liquidatore giudiziale - Proposta del debitore - Ammissibilità - Requisiti.

Concordato preventivo - Concordato con cessione dei beni - Nomina del liquidatore giudiziale - Professionista mandatario della società e dei suoi organi sociali - Espressione di interessi specifici dalla mandante - Incompatibilità ex art. 28 L.F.

Concordato preventivo - Indipendenza del professionista attestatore - Nomina del liquidatore giudiziale.

Nel concordato preventivo con cessione dei beni la fase della liquidazione avviene ad opera della procedura concorsuale tramite i suoi organi, e tra essi il liquidatore giudiziale, la cui designazione può anche costituire oggetto della proposta del debitore volta a fissare le modalità di esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 182 L.F.. E' altresì certo che la nomina del liquidatore debba avvenire nel rispetto dei requisiti soggettivi - tra cui le incompatibilità di cui all'art. 28 L.F. - previsti per la nomina a curatore ed ivi richiamati; in difetto, la designazione sostitutiva compete al Tribunale. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Un professionista mandatario della società in concordato e dei suoi organi sociali è espressione degli interessi specifici della propria mandante, non potendo, pertanto, ritenersi assolto il prerequisito della terzietà stabilito dal citato art. 28 L.F, condizione indefettibile per l'espletamento delle funzioni dell'organo di liquidazione giudiziale. Nell'ottica del cd. "contratto di concordato" (cfr. Cassazione civile, sez. I , 23 giugno 2011, n. 13818) un professionista già mandatario della società è oggettivamente portatore di interessi riferibili ad una sola delle parti del "contratto" de quo. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Le recenti ulteriori modifiche apportate alla disciplina del concordato preventivo dal cd. Decreto Sviluppo, che (seppur non applicabile ratione temporis al caso di specie), hanno adeguatamente rinforzato la garanzia di "indipendenza" rispetto al debitore del professionista attestatore con la fissazione di limiti ben precisi quali quelli indicati dall'art. 67 3° co. lett d) l.fall.. Appare, pertanto, logico che analogo principio vada applicato con riferimento alla nomina di organi della procedura quali il liquidatore giudiziale. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Francesco Fimmanò

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]