App. Palermo- Int. f.- Doveri informativi dell'intermediario e indicazione specifica delle singole ragioni di inadeguatezza.

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Data di riferimento: 
15/03/2013

Appello Palermo, 15 marzo 2013 - Pres. Marino - Est. Di Pisa.

Onere di riproporre le domande ed eccezioni non accolte in primo grado - Riproposizione per la prima volta in sede di udienza di precisazione conclusioni - Decadenza - Non sussiste.

Contratti di investimento - Art. 29, reg. Consob n. 11522/2008 - Criteri per la valutazione dell'adeguatezza e requisiti di forma della relativa clausola.

Obblighi informativi dell'intermediario - Estensione, in ragione della operatività pregressa - Rilevanza di precedenti operazioni speculative - Non sussiste.

Ordine di acquisto - Clausola sottoscritta dal cliente, in cui si attesta la conformità dell'operazione agli obiettivi di investimento - Natura di clausola di stile - Valore confessorio - Non sussiste.

Per sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 cod. proc. civ., la parte vittoriosa in primo grado deve reiterare espressamente tutte le domande avanzate in primo grado, entro l'udienza di precisazione delle conclusioni, che, dunque, rappresenta il termine ultimo per l'utile riproposizione. (Gaia Matteini) (riproduzione riservata)

La valutazione di adeguatezza o meno di un'operazione deve essere condotta sulla scorta di tutti i criteri indicati dall'art. 29. Qualora l'operazione si presenti inadeguata, ciascuna delle ragioni di inadeguatezza deve essere specificamente posta all'attenzione dell'investitore e dettagliatamente illustrata. (Gaia Matteini) (riproduzione riservata)

L'acquisto di altri titoli a rischio in epoca antecedente all'operazione contestata non fa venire meno l'obbligo, della banca, di fornire informazioni adeguate, relative alle caratteristiche dei titoli, alla mancanza di rating, alla solidità patrimoniale dell'ente emittente, e, quindi, alla effettiva possibilità per la stessa di rimborsare il proprio debito alla scadenza. (Gaia Matteini) (riproduzione riservata)

L'indicazione prestampata con cui il cliente dichiara di aver ricevuto informazioni sui rischi dell'operazione, e che la stessa è conforme ai propri obiettivi di investimento, pur se sottoscritta da costui, non può valere a comprovare che lo stesso sia stato adeguatamente informato sui rischi dello specifico investimento. (Gaia Matteini) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]