T. Ravenna- Int. f.- Mancanza di elementi dai quali desumere l'elevata rischiosità degli strumenti finanziari.

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Data di riferimento: 
14/02/2012

Tribunale Ravenna, 14 febbraio 2012 - Pres. Gilotta - Est. Vicini.

Intermediazione finanziaria - Obbligazioni Argentine - Controversie (in materia di ) - Violazione obbligo di informazione al cliente - Non sussistenza - Onere probatorio.

In tema di controversie in materia di intermediazione finanziaria, con riguardo all'acquisto di obbligazioni argentine, non sussiste violazione dell'obbligo di informazione al cliente incombente in capo all'intermediario, quando nel corso dell'istruttoria emerga che la Banca non disponeva di dati particolari dai quali potesse desumere una elevata rischiosità dei titoli in questione con conseguente onere probatorio in capo al cliente/investitore attore di allegare e provare il nesso causale tra l'asserita carenza di informazione ed il danno, e cioè di asserire e dimostrare che il medesimo, se fosse stato correttamente informato dalla banca, non si sarebbe indotto all'acquisto delle obbligazioni argentine. (Michela Forte) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]