App.Milano-Dom.di concordato e successiva dom. di preconcordato sulla base di normativa intervenuta e abuso del diritto

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Data di riferimento: 
21/02/2013

Reclamo ex art. 18 l.f.

Appello Milano, 21 febbraio 2013 - Pres. Erminia Lombardi - Est. Monica Fagnoni.

Dichiarazione di fallimento - Reclamo - Natura del procedimento di impugnazione - Effetto devolutivo pieno - Limiti di cui agli articoli 342 e 345 c.p.c. - Esclusione.

Abuso del diritto - Requisiti.

Concordato preventivo - Presentazione di domanda di concordato con riserva quando sia già stata presentata domanda di concordato preventivo - Abuso del diritto - Esclusione - Fattispecie.

Il giudizio di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, stante la natura camerale del procedimento, è caratterizzato da un effetto pienamente devolutivo cui non si applicano i limiti previsti dagli articoli 342 e 345 c.p.c., pur attenendo il reclamo ad un provvedimento decisorio, emesso all'esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio e suscettibile di acquisire autorità di cosa giudicata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Un atto di esercizio del diritto può definirsi abusivo se il titolare: i) ha intenzionalmente creato un danno ad altri facendosi schermo dell'apparente legittimità, offerta dal diritto, della propria condotta; ii) nella valutazione del calcolo economico ha peggiorato la situazione di un altro soggetto senza sostanzialmente migliorare la propria; iii) ha esercitato il diritto deviando dalla sua funzione tipica, dalla sua ragion d'essere, dai principi dell'ordinamento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Se è vero che la presentazione di un ricorso di preconcordato dopo aver già presentato una domanda di concordato può in astratto configurare un utilizzo abusivo delle facoltà riconosciute dalla normativa, tuttavia tale ipotesi è da escludere qualora la condotta del debitore non abbia arrecato alcun pregiudizio al creditore procedente. (Nel caso di specie, il creditore procedente aveva proposto reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, dimostrando con ciò di avere fiducia nel superamento della crisi del debitore; occorre, inoltre, evidenziare che il debitore aveva proposto domanda di concordato avvalendosi della nuova normativa entrata in vigore dopo la presentazione della prima domanda di concordato). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani
 
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]