Corte di Cassazione – Risoluzione del concordato preventivo e prededucibilità del credito ICI nel successivo fallimento.

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Data di riferimento: 
28/02/2013

Cassazione civile, sez. I, 28 febbraio 2013, n. 5015 - Pres. Rordorf, Rel. Di Virgilio.

Concordato preventivo - Vendita immobiliare - Risoluzione del concordato - Fallimento - Credito ICI - Passivo fallimentare - Prededuzione.

Qualora alla procedura di concordato preventivo, nel corso della quale si è concretizzata la vendita di un bene immobile con relativo realizzo, sia seguito, per risoluzione del concordato medesimo, il fallimento senza soluzione di continuità, il credito dovuto a titolo di ICI, e relativo al periodo tra la domanda di ammissione al concordato e la vendita, deve essere ammesso al passivo fallimentare in prededuzione, in quanto tale credito è ritenuto necessario e funzionale al corso della procedura, ai sensi dell'art. 111, co. 2, L. Fall. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: