Tribunale di Udine – Concordato preventivo - Pagamento di crediti pregressi ed inammissibilità della domanda.

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Data di riferimento: 
16/04/2013

Tribunale di Udine, 16 aprile 2013 - dott. Alessandra Bottan Griselli presidente - dott. Mimma Grisafi giudice rel. - dott. Andrea Zuliani giudice.

Concordato preventivo - Pagamento di crediti pregressi - Inammissibilità della domanda.

In forza del principio della "par condicio creditorum", in termini generali il pagamento in corso di procedura per concordato dei crediti pregressi, nel senso di sorti in data "anteriore" al deposito del ricorso - siano essi privilegiati, siano essi (e a maggior ragione) chirografari - non è consentito, neppure se effettuato attraverso compensazione di debiti sorti anteriormente con crediti realizzati in pendenza della procedura. In ipotesi poi di crediti chirografari, sicuramente soggetti alla falcidia concordataria (o di privilegiati che non venissero pagati integralmente) il pagamento, se effettuato per l'intero importo, viola altresì l'ulteriore principio generale di cui all'art. 2741 cc dell' "inalterabilità" della cause di prelazione, ora richiamato dall'art. 160 II comma lf . (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

Il divieto di compiere atti di pagamento di crediti anteriori senza autorizzazione del Tribunale, a pena di inammissibilità della domanda di concordato, deve trovare applicazione non solo ai rapporti esauriti (per i quali l'ipotesi normale è che non sia possibile il pagamento), ma anche a tutti i rapporti pendenti, a prescindere dalla circostanza che si tratti di "situazioni giuridiche che si sono cristallizzate in un semplice rapporto" o di rapporti con inscindibilità delle prestazioni o di rapporti di durata dai quali sorgono coppie di prestazioni di per sé isolabili sotto il profilo funzionale ed economico, ed a prescindere dalla natura privilegiata, prededucibile o chirografaria del credito. E tale scelta del legislatore appare tanto più opportuna se il pagamento si inserisce in una fattispecie di domanda di concordato c.d in bianco o prenotativa, nel cui ambito è previsto che il debitore possa essere autorizzato a compiere atti di straordinaria amministrazione solo se urgenti. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]