Tribunale di Milano – Deposito dell’istanza di concordato in bianco e successivo pagamento di debiti anteriori - Inammissibilità

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Data di riferimento: 
06/03/2013

Tribunale di Milano, 06 marzo 2013 - Dott. Lamanna, Pres. - Dott. Mammone, Rel.

Concordato preventivo - Concordato con riserva - Pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese - Pagamento debiti anteriori - Lesione par condicio creditorum - Discrezionalità pagamento creditori - Omologazione concordato - Art. 167 l.f. - Art. 168 l.f. - Art. 182 quinquies IV° comma l.f. - Abuso di diritto - Art. 173 l.f. - Inammissibilità del ricorso.

Il pagamento di debiti anteriori, intervenuto nel periodo compreso tra l'iscrizione nel registro delle imprese del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva e l'eventuale omologazione del concordato medesimo, determina l'arresto immediato della procedura con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso, trattandosi di atto idoneo a frodare la ragioni della massa, con uso, peraltro, abusivo e distorto degli effetti prodotti dal deposito dell'istanza ex art. 161 VI° comma l.f. e ciò indipendentemente dal successivo riversamento nelle casse sociali delle somme corrispondenti all'importo dei pagamenti (Anna Serafini - Riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]