T. Milano- Esperibilità di azioni esecutive dopo l'omologa del concordato preventivo.

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Data di riferimento: 
17/12/2012

Tribunale Milano 17 dicembre 2012 - - .

Concordato preventivo - Omologazione - Efficacia dei titoli esecutivi ottenuti nei confronti del debitore - Esperibilità di azioni esecutive sul patrimonio del debitore - Ammissibilità - Limiti imposti dal concordato omologato.

Nei confronti di soggetto ammesso alla procedura di concordato preventivo è possibile proporre in giudizio azioni di condanna e, una volta che il concordato sia stato omologato, i titoli esecutivi ottenuti dai creditori conservano la loro efficacia, con la conseguenza che sulla base di detti titoli è possibile dar corso ad azioni esecutive nei confronti del debitore a condizione che vengano esercitate nei limiti indicati dalle previsioni del concordato omologato, il quale, a norma dell'articolo 184 L.F., è obbligatorio per tutti i creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Fabio Cesare

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]