T. Piacenza - Attività del professionista dopo l'apertura del concordato quale atto di ordinaria amministrazione.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
26/04/2013

Tribunale Piacenza 26 aprile 2013 - - Est. Federica Ceresini.

Concordato preventivo - Attività del professionista nel periodo successivo all'apertura del concordato - Miglioramento del patrimonio e mantenimento dei presupposti della procedura - Atto di straordinaria amministrazione - Autorizzazione del giudice delegato - Esclusione.

L'attività svolta dal professionista nel periodo successivo alla apertura della procedura di concordato preventivo, consistente nella conservazione e nel miglioramento del patrimonio dell'impresa per il mantenimento dei presupposti della procedura (nella specie anche attraverso colloqui con i creditori), non è atto di straordinaria amministrazione e non necessita, pertanto, dell'autorizzazione del giudice delegato prevista dall'articolo 167, comma 2, L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Sergio Guidotti

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Piacenza 26 aprile 2013.pdf1.77 MB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]