Tribunale di Udine – Vis attractiva del foro concorsuale rispetto al giudice del lavoro per le domande di condanna al pagamento.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
17/04/2013

Tribunale di Udine, 17 aprile 2013 - Pres. Bottan, Rel. Pellizzoni.

Liquidazione coatta amministrativa - Controversia davanti al giudice del lavoro - Accertamento del rapporto di lavoro subordinato - Contestuale richiesta di condanna del datore di lavoro - Vis attractiva del foro concorsuale - Sussistenza.

Giudizio del lavoro - Licenziamento illegittimo o inefficace - Fallimento del datore di lavoro -- Crediti verso il datore di lavoro - Vis attractiva del foro concorsuale.

È infondata un'eccezione di inammissibilità del procedimento di accertamento del credito del lavoratore in sede concorsuale fondata sulla pendenza di una controversia davanti al giudice del lavoro, avente il medesimo oggetto di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, alla luce del principio di vis attractiva del foro concorsuale nel caso in cui - oltre all'accertamento dell'esistenza del rapporto lavorativo - venga anche chiesta la condanna del datore di lavoro al pagamento di somme di denaro, potendo tale richiesta essere svolta solo in sede concorsuale con il rito speciale ivi previsto, anche quando si tratti di un procedimento di liquidazione coatta amministrativa. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Solo nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia agito in giudizio per ottenere la declaratoria di illegittimità o inefficacia del licenziamento e l'ordine di reintegrazione nel suo posto di lavoro, la sottoposizione a procedura concorsuale del datore di lavoro avvenuta nel corso del procedimento non fa venir meno la competenza del giudice del lavoro né l'interesse del lavoratore alla prosecuzione del giudizio, e ciò anche nell'ipotesi in cui non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa e sia eventualmente preclusa la domanda di differenze retributive, mentre in tutte le altre ipotesi in cui il lavoratore faccia valere anche un credito prevale la vis attractiva del foro concorsuale. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Udine 17 aprile 2013.pdf4.2 MB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: