Tribunale di Milano - Sostituzione in via cautelare del trustee; trust liquidatorio e istituzione del guardiano.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
26/01/2013

Tribunale Milano 26 gennaio 2013 - - Est. Vannicelli.

Trust - Sostituzione del trustee - Ricorso in via cautelare - Ammissibilità.

Trust - Trust di scopo per il soddisfacimento dei creditori - Istituzione del guardiano - Necessità.

Poiché l'istituto del trust non prevede una disposizione analoga a quella dell'articolo 2476 c.c. per la revoca in via cautelare dell'amministratore di società a responsabilità limitata, per la sostituzione del trustee può farsi ricorso, ricorrendone le condizioni, allo strumento cautelare di cui all'articolo 700 c.p.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il trust liquidatorio può essere configurato, sia pur con soluzioni diverse, sia quale trust di scopo per il soddisfacimento dei creditori dell'impresa, sia quale trust per beneficiari nell'interesse dei medesimi creditori; non può, tuttavia, ritenersi conforme alla ratio dell'istituto una struttura in cui coincidano disponente, trustee ed ultimo beneficiario e non sia prevista la figura del guardiano. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea

 (Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Milano 26 gennaio 2013.pdf587.43 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]