C.Appello Napoli Dichiarazione di fallimento, limiti di cui all'art.15 L.F. e credito di Equitalia da iscrizione ipotecaria.

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Data di riferimento: 
08/05/2013

Appello Napoli 08 maggio 2013 - - Pres., est. Lipani.

Dichiarazione di fallimento - Limite dei debiti scaduti non pagati di cui all'ultimo comma dell'articolo 15 L.F. - Credito di Equitalia con iscrizione ipotecaria basata su ruoli esecutivi.

Il limite eccettuativo di cui all'ultimo comma dell'art. 15 L.F. deve essere valutato con riferimento alla debitoria di cui sia stata accertata l'esistenza, in qualsiasi modo, nel corso dell'istruttoria prefallimentare, anche oltre il credito azionato nel ricorso di fallimento. Nel caso di specie, il credito di cui è portatrice Equitalia che ha iscritto ipoteca deriva da ruoli esecutivi insoddisfatti e costituiscono titolo per l'accensione della garanzia. Tale ultimo debito deve considerarsi sussistente, dal momento che essa non è stata cancellata, essendo ovvio che, nel caso che fosse stato estinto, il concessionario avrebbe dovuto provvedervi. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]