T.Benevento - Concordato di risanamento indiretto e valutazione demandata al trib. nel concordato preventivo in genere.

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Data di riferimento: 
27/03/2013

Tribunale Benevento 27 marzo 2013 - - Pres., est. Monteleone.

Concordato preventivo - Fattibilità economica riservata ai creditori - Aspetti demandati alla valutazione del tribunale.

Concordato preventivo con cessione dei beni - "Concordato di risanamento indiretto".

Devono ritenersi esclusi dalla valutazione del Tribunale i giudizi sulla meritevolezza del debitore, al contenuto della proposta e alla percentuale minima offerta, nonché in ordine alla convenienza economica del concordato preventivo proposto, previsti nei previgenti artt. 160 e 181 l.fall. e attualmente invece rimessi alla valutazione esclusiva dei creditori, unitamente alla cd. "fattibilità economica", in omaggio all'impronta squisitamente negoziale che il legislatore ha voluto attribuire alla procedura. In tale contesto, il giudizio del Tribunale riguarderà: i) la sussistenza del requisito soggettivo (e cioè della qualità di imprenditore non piccolo ex art. l 1.fall.) e del requisito oggettivo, e cioè la sussistenza di uno "stato di crisi" dell'impresa, stato non meglio definito, ma nel quale possono essere ricomprese tutte quelle situazioni di difficoltà economica e finanziaria dell'impresa, sia che esse si siano già tradotte, sia che non si siano ancora attualmente tradotte ("cd. insolvenza prospettica"), nella irreversibilità rilevante ai sensi dell'art. 5 l.fall.; ii) l'avvenuta articolazione di un piano tendente o alla ristrutturazione dei debiti o al pagamento dei crediti, "attendibile", nel senso che i dati aziendali devono non solo essere veridici, ma i beni e le attività dell'azienda devono essere correttamente valutati e tale giudizio sulla corretta valutazione deve essere condotto dal Tribunale sulla base, ovviamente anche delle verifiche compiute su impulso del commissario giudiziale; iii) la "fattibilità giuridica" del piano, nel senso che lo stesso deve presentare una certa coerenza rispetto alla proposta formulata, e cioè che il piano deve essere serio, ovvero concretamente realizzabile sulla base delle risorse presenti nel patrimonio aziendale e di quelle che si potranno concretamente ed effettivamente realizzare con un certo grado di ragionevolezza a seguito della eventuale attività liquidatoria demandata agli organi della procedura, in caso di cessione dei beni; ciò significa che la percentuale concordataria offerta deve, sulla base di una previsione seria e ragionevole (condotta ancora una volta sulla base delle verifiche del commissario giudiziale), poter essere rispettata; altrimenti non potrebbe ritenersi conclusa quella fattispecie negoziale, sulla cui scia il legislatore della riforma ha voluto rileggere l'istituto in oggetto, scaturente tra la proposta concordataria e l'accettazione della stessa da parte dei creditori che hanno espresso il proprio voto in relazione a quel contenuto della proposta (cfr. in tal senso Cass. civ. S.U., 23 gennaio 2013, n. 1521). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Può essere definito quale "concordato di risanamento indiretto" (tale essendo quello in cui l'attività di impresa continua con lo stesso complesso aziendale gestito da un diverso soggetto) la proposta che preveda la cessione dei beni ai creditori e nel contempo la prosecuzione dell'attività mediante affitto dell'azienda ad altra società. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)  

Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani
 
(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]