Corte di Cassazione – Ammissione al passivo: il privilegio ipotecario non si estende agli interessi moratori.

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Data di riferimento: 
31/05/2013

Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2013, n. 13831 – Pres. Salmè, Rel. Di Palma

Fallimento – Ammissione al passivo – Credito ipotecario – Estensione dell’ipoteca – Interessi corrispettivi.

Qualora venga iscritta ipoteca per un capitale, l’estensione del privilegio ipotecario agli interessi – secondo le condizioni specificate dall’art. 2855, co. 2 e 3, cod. civ., richiamate dalla L. Fall. agli artt. 54, co. 3 e 55, co. 1 – opera limitatamente agli interessi corrispettivi, con conseguente esclusione di quelli moratori: l’espressione “capitale che produce interessi”, di cui all’art. 2855 cod. civ., deve, infatti, ritenersi circoscritta ai soli interessi che costituiscono remunerazione del capitale medesimo, senza che, neppure in via analogica, possano ritenersi in essi inclusi quegli interessi che trovano fondamento nel ritardo imputabile al debitore. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]