Tribunale di Udine - Ammissione al passivo del dipendente per danno da infortunio sul lavoro.

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Data di riferimento: 
03/05/2013

Tribunale di Udine – 3 maggio 2013 (data decisione) - dott. Alessandra Bottan        Presidente , dott.  Gianfranco Pellizzoni Giudice rel., dott.Francesco Venier Giudice

Danno da infortunio sul lavoro – ammissione al passivo – Privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c. - Determinazione del danno: criteri. 

Il danno c. d. differenziale da infortunio sul lavoro va ammesso al passivo in privilegio ai sensi dell’art. 2751 bis, n. 1 cod. civ., in base alla sentenza della C. Cost. 17.11.1983, n. 326, che ha dichiarato l’incostituzionalità della norma citata nella parte in cui non munisce di privilegio il credito del dipendente per danni derivanti da infortunio sul lavoro. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata) 

L'infortunato non può cumulare il risarcimento spettante da parte dell'assicurazione del responsabile civile all'indennizzo del danno biologico ricevuto dall’Inail né è ammessa la duplicazione della voce relativa al danno patrimoniale da sempre ricompreso nell'indennizzo Inail. Conseguentemente, al lavoratore infortunato spetta il risarcimento solo nella misura del differenziale derivante dal raffronto tra l'ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall'Inail in dipendenza del sinistro al fine di evitare una ingiustificata duplicazione. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: