Tribunale di Pesaro - Inefficacia dell’aggiudicazione successiva alla dichiarazione di fallimento nell’ambito di procedura esecutiva mobiliare.

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Data di riferimento: 
06/06/2013

Tribunale Pesaro 06 giugno 2013 - - Est. Storti.

Fallimento – Effetti del fallimento per il fallito – Esecuzione forzata – Vendita esecutiva mobiliare – Aggiudicazione successiva alla dichiarazione di fallimento – Effetti – Inefficacia ex art. 44 legge fall. – Configurabilità.

Nell’ipotesi di una procedura esecutiva mobiliare incardinata da un creditore particolare a carico del debitore successivamente dichiarato fallito, l’atto di aggiudicazione del bene staggito avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento deve considerarsi inefficace ex art. 44 L.F.. (Eugenio Gabbianelli) (riproduzione riservata)Il mancato intervento del curatore ex art.107 L.F. nella procedura esecutiva già promossa nei confronti del fallito non esclude l’impossibilità per il singolo creditore di proseguire o iniziare un’azione esecutiva individuale. (Eugenio Gabbianelli) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Eugenio Gabbianelli

 

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it – riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: