Corte di Cassazione - Liquidazione coatta amministrativa e limiti dell'interesse pubblico alla prosecuzione dell'attività.

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Data di riferimento: 
06/02/2013

Cassazione civile, sez. I 06 febbraio 2013, n. 2782 - Pres. Vitrone - Est. Ceccherini.

Concordato - In genere - Liquidazione coatta amministrativa - Interesse pubblico alla prosecuzione dell'attività di impresa - Tutela dell'unità dell'azienda nella fase di liquidazione - Compatibilità - Limiti - Sottrazione alla liquidazione di tutto o parte dell'attivo da destinarsi alla prosecuzione dell'impresa - Esclusione - Fondamento.

In tema di concordato nella liquidazione coatta amministrativa, l'interesse pubblico alla prosecuzione dell'attività d'impresa giustifica la scelta, non sindacabile dai creditori sociali, di preservare nella liquidazione l'unità dell'azienda, ma non anche la sottrazione alla liquidazione di tutto o parte dell'attivo per destinarlo alle necessità della prosecuzione dell'impresa insolvente, che comporterebbe un ingiustificato sacrificio delle ragioni dei creditori, cui resterebbe addossato l'onere finanziario della ricapitalizzazione dell'impresa insolvente, e, a favore dell'impresa, l'attribuzione di un beneficio non altrimenti riconosciuto nella materia fallimentare. (massima ufficiale)

Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea

 

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it – riproduzione riservata)

 (Nota alla sentenza di "Francesco Tomasso" in "Il fallimento e le altre procedure concorsuali" n. 7/2013 - p. 849 - IPSOA - Milano.)

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: